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CCNL Poste: firmato il PDR 2025-2026

Conquista economica di Poste Italiane con il PDR aumentato rispetto al 2024, previste mobilitazioni per nuove sfide normative 

Lo scorso 8 luglio 2025 Slc-Cgil, Uilposte e Poste Italiane hanno siglato l’accordo per il rinnovo del Premio di Risultato spettante ai lavoratori di Poste Italiane per il biennio 2025-2026. Le OO.SS. hanno firmato l’accordo pur criticando la mancanza di un confronto democratico reale e l’esclusione della partecipazione del Coordinamento Nazionale RSU prevista, invece, da regolamento.
L’accordo prevede un aumento del PDR di un importo pari a 103,00 euro nel 2025 e di ulteriori 142,00 euro nel 2026, portando il valore medio a 2.419,00 euro con un aumento dell’11% rispetto al 2024. Per chi opterà per la conversione in welfare, il valore potrà salire fino all’importo di 600,00 euro e superare così i 3.000,00 euro complessivi. Il credito erogato a titolo di welfare sarà stabilizzato strutturalmente nel PDR e non dipenderà più da decisioni unilaterali dell’azienda.
Tuttavia, non ci sono stati progressi sul fronte normativo in quanto Poste Italiane ha rifiutato di rivedere il sistema di penalizzazioni per le assenze tutelate (malattia, maternità, infortuni, legge 104) e ha tentato, inoltre, di introdurre nuove penalizzazioni.
Le Sigle Sindacali attribuiscono il risultato economico positivo alle loro mobilitazioni, ma ribadiscono che molte criticità rimangono irrisolte, lamentando un atteggiamento aziendale inaccettabile che privilegia i dividendi agli azionisti a discapito dei diritti dei lavoratori.
Conquistato il PDR, le OO.SS. si concentreranno ora sulle mobilitazioni contro le riorganizzazioni in atto che stanno peggiorando le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. E’ previsto, inoltre, un nuovo ciclo di scioperio dello straordinario. I sindacati sottolineano che l’intesa sul PDR rappresenta unicamente una fase iniziale di un percorso più esteso volto a tutelare i diritti, la dignità e la qualità occupazionale in Poste Italiane.

CCNL Presidenza del Consiglio: siglata l’ipotesi

Per il periodo 2019-2021 previsti aumenti

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica.

E’ prevista una revisione del sistema di classificazione del personale, per valorizzare la carriera del personale, con l’introduzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico.

Definita anche  l’introduzione di norme sull’age management, che pongono attenzione alle differenze di età dei dipendenti e valorizzazione della maggiore esperienza oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del personale.

A livello economico, l’accordo prevede un incremento retributivo medio mensile pari a 168,00 euro per 13 mensilità  a decorrere dal 1° gennaio 2020  che comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1° gennaio 2019.
 

Fondo Prevedi: sottoscritto l’accordo sul contributo contrattuale

Novità a partire dal mese di luglio per i lavoratori edili

Il 4 luglio 2025, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato un accordo ai fini dell’ attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi in merito alle necessità di ridurre il divario crescente tra posizioni associate e posizioni contribuenti.

Nello specifico, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi. Difatti, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi. 

Qualora l’assunzione riguardi il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo, le singole Casse Edili e i datori di lavoro, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. 

Si riportano di seguito gli importi riconosciuti dal datore di lavoro per gli impiegati e gli operai del settore industriale.

Impiegati

Livelli Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Operai

LIVELLI

Importo orario

a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato          0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri e inservienti 0,04332
                             c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332