CCNL Consorzi ed enti di industrializzazione: siglato il rinnovo che prevede nuovi minimi ed indennità

Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare

Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo. 
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.

Livello Minimo al 31.12.2024 Aumento 1.1.2025 Minimo 1.1.2025 Aumento 1.1.2026 Minimo 1.1.2026 Aumento 1.1.2027 Minimo 1.1.2027
A1 1.933,53 77,34 2.010,87 55,30 2.066,17 36,16 2.102,33
A2 2.056,87 82,27 2.139,14 58,83 2.197,97 38,46 2.236,44
A3 2.135,79 85,43 2.221,22 61,08 2.282,31 39,94 2.322,25
B1 2.190,67 87,63 2.278,30 62,65 2.340,95 40,97 2.381,92
B2 2.348,26 93,93 2.442,19 67,16 2.509,35 43,91 2.553,26
B3 2.417,46 96,70 2.514,16 69,14 2.583,30 45,21 2.628,51
C1 2.790,04 111,60 2.901,64 79,80 2.981,44 52,18 3.033,61
C2 3.204,62 128,18 3.332,80 91,65 3.424,46 59,93 3.484,38
C3 3.330,82 133,23 3.464,05 95,26 3.559,31 62,29 3.621,60
Q1 3.413,64 136,55 3.550,19 97,63 3.647,82 63,84 3.711,65
Q2 3.553,70 142,15 3.695,85 101,64 3.797,48 66,46 3.863,94

Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.

Livello Importo 1.1.2025 Importo 1.1.2026 Importo 1.1.2027
Q2 540,80 555,67 565,40
Q1 239,29 245,78 250,08

Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.

Livello Importo Gennaio-Agosto 2025
A1 618,73
A2 658,20
A3 683,45
B1 701,01
B2 751,44
B3 773,59
C1 892,81
C2 1.025,48
C3 1.065,86
Q1 1.092,36
Q2 1.137,18

Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:

– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;

– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno. 

Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro

 

Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.

 

Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q. 

 

Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico. 

 

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%

Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.