Studio Brigandì & Insabato Associati Consulenza del Lavoro via Giovanni Boccaccio, 120 20099 Sesto San …

Consulenza amministrativa, fiscale, tributaria, societaria, commerciale e del lavoro.
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l’EVR 2025 sarà determinato entro marzo 2026
Il 1° agosto 2025 le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della Regione Veneto hanno firmato il verbale per la proroga dell’erogazione dell’EVR per l’anno 2025 alle stesse condizioni stabilite dai precedenti contratti di settore.
L’accordo stabilisce che l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà dal 1° aprile 2026 al 31 luglio 2027. Per la determinazione dell’emolumento si procederà al confronto dei dati del 2025 con quelli del 2024. Ai fini della determinazione definitiva, il verbale di accordo prevede che le Parti Sociali Regionali si incontrino entro marzo 2026 per verificare e calcolare i parametri confrontati.
E’ previsto, infine, il deposito del verbale da parte di CNA Veneto per avvalersi della detassazione dei premi di produttività.
Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare
Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo.
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.
Livello | Minimo al 31.12.2024 | Aumento 1.1.2025 | Minimo 1.1.2025 | Aumento 1.1.2026 | Minimo 1.1.2026 | Aumento 1.1.2027 | Minimo 1.1.2027 |
A1 | 1.933,53 | 77,34 | 2.010,87 | 55,30 | 2.066,17 | 36,16 | 2.102,33 |
A2 | 2.056,87 | 82,27 | 2.139,14 | 58,83 | 2.197,97 | 38,46 | 2.236,44 |
A3 | 2.135,79 | 85,43 | 2.221,22 | 61,08 | 2.282,31 | 39,94 | 2.322,25 |
B1 | 2.190,67 | 87,63 | 2.278,30 | 62,65 | 2.340,95 | 40,97 | 2.381,92 |
B2 | 2.348,26 | 93,93 | 2.442,19 | 67,16 | 2.509,35 | 43,91 | 2.553,26 |
B3 | 2.417,46 | 96,70 | 2.514,16 | 69,14 | 2.583,30 | 45,21 | 2.628,51 |
C1 | 2.790,04 | 111,60 | 2.901,64 | 79,80 | 2.981,44 | 52,18 | 3.033,61 |
C2 | 3.204,62 | 128,18 | 3.332,80 | 91,65 | 3.424,46 | 59,93 | 3.484,38 |
C3 | 3.330,82 | 133,23 | 3.464,05 | 95,26 | 3.559,31 | 62,29 | 3.621,60 |
Q1 | 3.413,64 | 136,55 | 3.550,19 | 97,63 | 3.647,82 | 63,84 | 3.711,65 |
Q2 | 3.553,70 | 142,15 | 3.695,85 | 101,64 | 3.797,48 | 66,46 | 3.863,94 |
Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.
Livello | Importo 1.1.2025 | Importo 1.1.2026 | Importo 1.1.2027 |
Q2 | 540,80 | 555,67 | 565,40 |
Q1 | 239,29 | 245,78 | 250,08 |
Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.
Livello | Importo Gennaio-Agosto 2025 |
A1 | 618,73 |
A2 | 658,20 |
A3 | 683,45 |
B1 | 701,01 |
B2 | 751,44 |
B3 | 773,59 |
C1 | 892,81 |
C2 | 1.025,48 |
C3 | 1.065,86 |
Q1 | 1.092,36 |
Q2 | 1.137,18 |
Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:
– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;
– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno;
– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno;
– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno.
Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro.
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro.
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro.
Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.
Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q.
Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico.
La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%.
Il provvedimento è scattato a causa dei questionari post-malattia (Garante per la protezione dei dati personali, nota 1° agosto 2025, n. 537).
L’Autorità garante della protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 50.000 euro a un’azienda del settore automobilistico per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute.
Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’impresa: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario.
Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’ufficio risorse umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria il Garante ha riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute.
Il Garante ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale.
L’Autorità ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati.
Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento ha riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.
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